La direttiva 2014/65/UE - MiFID II impone sia ai Manufacturers sia ai Distributor, una serie di regole finalizzate a migliorare le regole di trasparenza e di condotta.
In particolare, i primi sono tenuti ad individuare e a fornire una classificazione del prodotto nell’ambito del processo di creazione dello strumento finanziario:
I secondi, sulla base delle informazioni ricevute dai produttori e di quelle fornite loro dai clienti, sono tenuti ad approvare o modificare il target market di riferimento rispetto a quello fornito dai manufacturers al fine di garantire una corretta categorizzazione degli strumenti finanziari che decideranno di offrire in vendita, evidenziando anche gli specifici rischi agli stessi connessi.
Tali informazioni devono essere verificate periodicamente ed eventualmente aggiornate sulla base delle nuove condizioni.
I Distributor devono pertanto avere informazioni aggiornate e affidabili, soprattutto al fine di garantire la qualità dei reference data e quindi, devono fare affidamento sull'integrazione di informazioni provenienti da fonti eterogenee oltre ai flussi Manufacturer.
I Distributor devono quindi:
Tale rilevante quantità di dati deve essere successivamente normalizzata, al fine di uniformare l’esposizione delle informazioni, diversa per ogni provider, confrontandole fra di loro e con quelle prodotte direttamente dal Distributor.
Quest’ultimo infatti può contare su fonti interne (ad esempio la procedura rischi) ovvero può elaborare anche documenti testuali destrutturati provenienti da varie fonti mediante tecniche di IA per identificare i reference data ivi presenti in forma non strutturata.
Tale attività di verifica non può che avvenire tramite tool specialistici che consentano un’automazione spinta e una parametrizzazione altamente personalizzabile da part del singolo Distributor che consenta di assegnare una priorità ai match che soddisfano i criteri scelti dagli operatori, rifiutando le informazioni considerate inesatte o da sottoporre a verifiche ulteriori. Il tutto con il livello di granularità desiderato.
Solo in questo modo viene inoltre garantita la ripetibilità del processo e l’individuazione di eventuali anomalie che devono essere evidenziate, ad esempio, tramite specifici report.
Grazie al processo prima descritto il Distributor può anche monitorare nel tempo la correttezza e la qualità dei dati provenienti dai vari provider e valutare anche, di conseguenza, quale sia la fonte più affidabile al fine di assicurarsi il contributo dei partner più qualificati su ciascun ambito, in base alla loro specializzazione, anche al fine di ottimizzare i propri investimenti.
È altresì opportuno che tale primo consolidamento delle informazioni possa essere seguito da un ulteriore affinamento da parte di personale di backoffice esperto, che possa tenere adeguatamente traccia delle scelte effettuate.
Solo in questo modo è possibile consolidare una golden copy di riferimento per tutte le applicazioni che necessitano di tali informazioni e garantire di conseguenza una corretta classificazione degli strumenti finanziari che consenta l’individuazione del target market, ovvero del mercato di riferimento per il quale un determinato strumento finanziario risulti compatibile e a cui tale prodotto sarà destinato e mantenerlo costantemente aggiornato.
Garantire costantemente la tempestività e qualità di tali informazioni, oltre che un obbligo di legge è l’unico modo per tutelare la propria clientela, che deve essere costantemente aggiornata sui rischi dei prodotti offerti, e quindi in ultima analisi anche la reputazione dello stesso Distributor.